Validità degli attestati di formazione e formazione professionale
La sicurezza sul lavoro si fonda sulla formazione e sull’aggiornamento del personale, per questo la qualità e la validità degli attestati di formazione è fondamentale.
I corsi di formazione sono differenti dai corsi di formazione professionale. I primi prevedono che al termine del corso venga rilasciato un attestato di frequenza, mentre nel caso dei corsi di formazione professionale è previsto il rilascio di una qualifica professionale che attesta che l’allievo possegga determinate conoscenze, competenze e abilità richieste per lo svolgimento di una certa professione.
I corsi di formazione sono svolti principalmente in aula ed è importante valutare l’etica morale e professionale dell’ente proponente.
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
- La frequenza del 90% delle ore di formazione previste nel caso dei lavoratori
- La frequenza del 90% delle ore di formazione previste e il superamento della prova di verifica nel caso dei preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP.
Ecco alcuni piccoli suggerimenti per una corretta valutazione:
– Fare attenzione alle irregolarità: per accertare la validità degli attestati di formazione, devono essere riportati obbligatoriamente alcuni contenuti dai quali si traggono le informazioni sulla qualità del servizio richiesto. I requisiti minimi perché un attestato possa essere considerato valido sono:
- Contenuto della formazione
- Dati anagrafici del frequentante
- Dati anagrafici dell’ente erogatore
- Durata e sede del corso, data e firma dell’azienda erogatrice e del titolare
- Normativa di riferimento
Inoltre sarebbe preferibile che l’ente erogatore riportasse un’indicazione aggiuntiva sulla modalità del corso (e-learning o con lezioni frontali in aula) poiché molti attestati conseguiti online non hanno valore legale.