Attestati di formazione e aggiornamento professionale

Validità degli attestati di formazione e formazione professionale

La sicurezza sul lavoro si fonda sulla formazione e  sull’aggiornamento del personale, per questo la qualità e la validità degli attestati di formazione è fondamentale.

I corsi di formazione sono differenti dai corsi di formazione professionale. I primi prevedono che al termine del corso venga rilasciato un attestato di frequenza, mentre nel caso dei corsi di formazione professionale è previsto il rilascio di una qualifica professionale che attesta che l’allievo possegga determinate conoscenze, competenze e abilità richieste per lo svolgimento di una certa professione.

\"attestatiI corsi di formazione sono svolti principalmente in aula ed è importante valutare l’etica morale e professionale dell’ente proponente.

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

  • La frequenza del 90% delle ore di formazione previste nel caso dei lavoratori
  • La frequenza del 90% delle ore di formazione previste e il superamento della prova di verifica nel caso dei preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP.

Ecco alcuni piccoli suggerimenti per una corretta valutazione:

–      Fare attenzione alle irregolarità: per accertare la validità degli attestati di formazione, devono essere riportati obbligatoriamente alcuni contenuti dai quali si traggono le informazioni sulla qualità del servizio richiesto. I requisiti minimi perché un attestato possa essere considerato valido sono:

  • Contenuto della formazione
  • Dati anagrafici del frequentante
  • Dati anagrafici dell’ente erogatore
  • Durata e sede del corso, data e firma dell’azienda erogatrice e del titolare
  • Normativa di riferimento

Inoltre sarebbe preferibile che l’ente erogatore riportasse un’indicazione aggiuntiva sulla modalità del corso (e-learning o con lezioni frontali in aula) poiché molti attestati conseguiti online non hanno valore legale.